La detrazione del 50% (articolo 16 bis del Tuir 917/1986; articolo 1, comma 47, legge 190/2014) si applica anche in relazione alle opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra i quali rientrano gli apparecchi rilevatori per la prevenzione di furti e relative centraline come una telecamera(cosiddetta videosorveglianza, circolare 13/E del 6 febbraio 2001).
Per fruire della detrazione, occorre pagare le fatture con bonifico bancario o postale e indicare in dichiarazione dei redditi gli estremi catastali del fabbricato.
La detrazione si applica anche per i lavori eseguiti in economia, cioè direttamente dal proprietario che ne ha le capacità. In tal caso, sono detraibili le sole spese pagate con bonifico bancario per l’acquisto dei materiali e cioè le telecamere purché effettivamente idonee a prevenire atti illeciti .
Nel bonifico di pagamento occorre indicare come causale l’articolo 16 bis del Tuir 917/1986, detrazione del 50%. L’acquisto delle sole telecamere, senza la contestuale fornitura anche della manodopera per l’installazione è soggetto all’aliquota Iva ordinaria del 22%, non potendosi applicare le regole previste sui beni significativi per gli impianti di sicurezza, che prevedono la riduzione dell’Iva al 10% solo se forniti con la manodopera per l’installazione (Dm 29 dicembre 1999, articolo 2, comma 10, legge 191/2009, circolare 71/E/2000).