Dovuta la seconda rata Imu per il 2013 per tutti coloro che possiedono terreni agricoli ma non sono coltivatori diretti o imprenditori del settore. Nel decreto 133, infatti, non è stata confermata l'esenzione prevista per la rata di giugno.
Con il decreto per l'abolizione della prima rata Imu, l'agevolazione, oltre che alle prime case, era stata riconosciuta anche per i terreni agricoli. Nel testo del provvedimento non erano state inserite limitazioni in materia, come previsto in precedenza, e quindi l'agevolazione era stata riconosciuta a tutti i proprietari, a prescindere dall'eventuale qualifica professionale e dal fatto che il terreno fosse o meno coltivato.
Ora, invece, si ritorna al passato. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto, infatti, stabilisce espressamente che l''esenzione è riconosciuta esclusivamente per i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Pertanto tutti coloro che possiedono terreni dichiarati agricoli, ma non hanno i requisiti come coltivatori o imprenditori, hanno l'obbligo di pagare la seconda rata entro il 16 dicembre prossimo. Il pagamento dovrà avvenire sulla base dell'aliquota stabilita dal comune per il 2013. Il decreto non detta altre indicazioni, per cui allo stato attuale è comunque dovuta solo la seconda rata, quindi l'importo calcolato solo su sei mesi di possesso.
Resta invece confermata l'esenzione dall'imposta per i per i terreni agricoli in zone montane e collinari e che risultano nell'elenco dei terreni in zone disagiate, secondo quanto previsto dal testo originario delle norme sull'Imu.