Nel nuovo regime di cassa per le imprese minori le rimanenze finali diventano irrilevanti ai fini della determinazione del reddito.
Soltanto nel primo anno in cui si applica il nuovo regime può essere portato in diminuzione l'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito nel periodo d'imposta precedente secondo il criterio di competenza.
Dal punto di vista contabile, in base al previgente art. 18 co. 2 del DPR 600/73, fino al 31.12.2016, le imprese minori dovevano valutare le rimanenze a fine esercizio e registrarle nei registri IVA.
Nella nuova stesura dell'articolo tale disposizione non viene ripetuta: conseguentemente, ai fini fiscali, non dovrebbe persistere alcun obbligo dell'impresa minore in tema di rilevazione delle rimanenze.
Resta consigliabile mantenere comunque una traccia degli inventari di fine anno per ragioni extra fiscali. Inoltre, tenere traccia dell'inventario a fine esercizio potrà rivelarsi utile in caso di futuro passaggio al regime di contabilità ordinaria.