Sono stati nuovamente modificati i termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione ex Legge n. 147/2013 dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 nonché per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
Ora è previsto che quanto dovuto sia versato “nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013” in 3 rate di pari importo, senza interessi, così articolate:
1° RATA Entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d’imposta
2° RATA Entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d’imposta
3° RATA Entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d’imposta
La fissazione della nuova modalità di versamento in esame pone la questione del coordinamento della stessa con la proroga disposta dal DPCM 13.6.2014 del versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2014.
Alla data attuale l’Agenzia non è ancora intervenuta a fornire gli auspicati chiarimenti.
È confermata la possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti tributari / contributivi disponibili