L’Agenzia delle Entrate con la circolare 36/2013 fa il punto sui provvedimenti emessi negli ultimi anni in tema di fiscalità relativa agli impianti fotovoltaici.
In generale si considerano beni immobili gli impianti dichiarati in Catasto. L’obbligo di accatastamento dipende dalla amovibilità dell’impianto, dalla capacità di produrre un reddito temporalmente rilevante e dalle dimensioni delle installazioni fotovoltaiche.
Beni immobili : su pareti o tetto o realizzati su aree di pertinenza dei comuni o esclusive di un fabbricato, con obbligo della menzione nella dichiarazione in Catasto dopo l’installazione se l’impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa valore capitale o redditività ordinaria di almeno il 15%. In tale ipotesi, l’impianto non è oggetto di autonomo accatastamento ma determina incremento della rendita catastale dell’immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione. Centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile in categoria D/1 oppure D/10.
Beni mobili: non si richiede iscrizione in Catasto quando sussiste uno dei seguenti requisiti: potenza nominale non superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto; potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; installazioni al suolo con volume – individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva di spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi – inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera e, del decreto ministeriale 28/1998.