Si applica l’aliquota 4% (“fabbricati destinati all’industria“).
Per impianti qualificati come beni mobili (aliquota 9%), i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella circolare 36/2013 non devono essere rettificati.
Per impianti non accatastati autonomamente, perché integrati in unità immobiliari, i costi vengono ammortizzati secondo la procedura del bene di cui sono divenuti parte integrante (con relativa aliquota di ammortamento).