L’imposta sulle successioni si applica sul valore complessivo netto dei beni trasferiti a ogni singolo beneficiario.
Il valore dei beni immobili compresi nell’attivo ereditario è determinato in modo differente a seconda che se ne trasferisca la proprietà o un altro diritto reale di godimento.
Nel caso di trasferimento della piena proprietà, si assume il valore venale del bene in comune commercio, alla data di apertura della successione (articolo 14 del Dlgs 346/1990). Tale valore è pari alla stima dell’importo al quale l’immobile verrebbe venduto in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato in cui le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.
Il valore dichiarato per gli immobili caduti in successione non è sottoposto a rettifica se risulta non inferiore a quello determinato con il meccanismo della valutazione catastale, ottenuto moltiplicando il valore catastale per i coefficienti indicati dalla legge (articolo 34, comma 5, Dlgs 346/1990).