Con riferimento agli immobili all’estero, l’art. 19, comma 15-ter, DL n. 201/2011 prevede la non applicazione dell’IRPEF (ossia, la disapplicazione dell’art. 70, comma 2, TUIR) sui redditi dell’abitazione principale (e relative pertinenze) e degli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.5.2013, n. 13/E per tali immobili si determina una sostanziale equiparazione tra l’IVIE e l’IMU.
Conseguentemente per gli immobili adibiti ad abitazione principale o a disposizione detenuti all’estero si determina l’analogo effetto sostitutivo IVIE – IRPEF e pertanto, tali immobili non sono assoggettati ad IRPEF.