La finanziaria 2015 prevede in via sperimentale, per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. Detta scelta è irrevocabile.
La possibilità in esame riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare; non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo.
La quota di TFR in busta paga è soggetta a tassazione ordinaria; non è imponibile ai fini previdenziali; non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.
A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da una garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS.
Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.