Botta e risposta

martedì 30 dicembre 2014

Il ravvedimento ai fini IMU

Coloro che entro il 16 dicembre scorso, per errore o per mancanza di liquidità, non hanno pagato l’IMU oppure hanno effettuato il versamento in misura parziale, potranno avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria situazione. I contribuenti che decideranno di sanare entro il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza (dal 17 dicembre al 30 dicembre 2014) potranno applicare il cosiddetto ravvedimento sprint. Con il ravvedimento sprint sarà possibile sanare il pagamento dell’imposta, con gli interessi calcolati al tasso legale dell’ 1% annuo dal primo giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e applicando la sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo I contribuenti che decideranno di sanare tra il 15° ed il 30° giorno (dal 31 dicembre al 15 gennaio) successivo alla scadenza potranno avvalersi del ravvedimento breve con l’applicazione della sanzione ridotta del 3% (1/10 del 30%). In questo caso ci si dovrà ricordare che a partire dal 1 gennaio 2015, il tasso degli interessi legali è fissato allo 0,50%. Di conseguenza la regolarizzazione degli omessi versamenti con il ravvedimento operoso a cavallo del 2014 e 2015 va effettuata tenendo conto delle due misure del tasso di interesse (1% fino al 31 dicembre 2014 e 0,50% dal 1 gennaio 2015). I contribuenti che decideranno di pagare oltre i 30 giorni potranno avvalersi del cosiddetto ravvedimento lungo. In tal caso, chi decide di optare per questa soluzione dovrà rimediare entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni relativa al 2014, entro il termine del 30 giugno 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta pari al 3,75% (? del 30%). Ricordiamo anche che la Legge di Stabilità 2015 ha apportato alcune modifiche all’istituto del ravvedimento operoso ampliandone la portata. Il contribuente avrà più tempo per rimediare alla violazione con il nuovo ravvedimento lunghissimo sanando la propria posizione anche oltre due anni (e comunque fino a quando il fisco non notifica la violazione), con l’applicazione di una sanzione ridotta che può arrivare fino al 5% (? del minimo). In caso di ravvedimento operoso dell’IMU, dal momento che non è previsto uno specifico codice tributo, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta e deve essere barrata l’apposita casella “ravv.”.

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