Confermata la cancellazione della prima rata dell’Imu per le abitazioni principali e le loro pertinenze, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie, i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Fanno eccezione gli immobili di lusso, accatastati nelle categorie A1, A8 e A9. In questi casi bisognerà pagare la prima rata dell’Imu anche se l’immobile è utilizzato come prima casa.
I Comuni possono inoltre decidere se equiparare alla prima casa anche le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai figli, che le utilizzano come abitazioni principali, determinando la soglia di reddito al di sotto della quale è possibile usufruire dell’agevolazione.
Imu per gli immobili invenduti appartenenti alle imprese di costruzione
La legge elimina la seconda rata dell’Imu per gli immobili invenduti appartenenti alle imprese di costruzione. L’esenzione si applica a partire dal primo luglio 2013, mentre non verrà rimborsata la prima rata.