Il regime è ancora utilizzabile nonostante sia in vigore il nuovo regime fiscale di vantaggio, in quanto non formalmente abrogato (Circolare 17/E 30 maggio 2012), è stato istituito dall’articolo 13 della legge 288/2000.
Possono accedervi persone fisiche che avviano una nuova attività, a patto che per i primi 3 periodi di imposta rispettino tali requisiti:
• negli ultimi 3 anni nessun esercizio di attività d’impresa o professionale, anche in forma associata;
• attività non mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
• ricavi o compensi non superiori a 30.987,41 euro per imprese esercenti prestazioni di servizi e lavoratori autonomi; 61.974,83 euro per imprese aventi per oggetto altre attività.
• regolarità negli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
Il regime prevede applicazione di imposta sostitutiva Irpef e addizionali al 10% sul reddito imponibile e il pagamento IVA annuale (contribuente esonerato dall’obbligo di liquidazione, versamento periodico e acconto). Invariata la disciplina IRAP.
Adempimenti contabili richiesti: conservazione documenti ricevuti ed emessi; fatturazione e certificazione dei corrispettivi; presentazione dichiarazioni annuali. Esonero invece per: registrazione e tenuta di scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA; liquidazione, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale IVA; versamento addizionali IRPEF.