L’accesso al regime dei minimi è escluso in caso di partecipazione a società di persone, associazioni professionali ex art. 5, TUIR ovvero in srl trasparenti ex art. 116, TUIR.
L’esclusione opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta, eserciti un’attività d’impresa o lavoro autonomo e detenga una partecipazione, ancorché nel corso di detto periodo d’imposta “e in ogni caso prima dell’inizio dell’attività … la partecipazione venga dismessa”.
Di conseguenza non si potrà adottare, dal 2015, il regime dei minimi, le cui disposizioni sono state prorogate in sede di conversione del DL n. 192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) per i soggetti che iniziano l’attività entro il 31.12.2015.
In presenza dei requisiti lo stesso potrebbe comunque rientrare nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, Finanziaria 2015. A tal fine, infatti, ancorché sia necessario che il contribuente non sia socio o associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti, in caso di inizio attività “è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario” o, nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo d’imposta successivamente alla cessazione dell’attività.