E’ stata prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione Irpef del 50 per cento (fino a un importo massimo di spesa di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo) per l’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione e che dunque fruisce della detrazione del 50% per gli interventi edili (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986).
La circolare 29/E/2013 conferma che l’agevolazione è riconosciuta solo in favore di coloro che fruiscono della detrazione Irpef "potenziata" del 50% per le ristrutturazioni edilizie (per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, mentre gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolati solo per opere eseguite sulle parti comuni condominiali).
Nella circolare viene poi evidenziato che, nell’ipotesi di interventi su parti comuni condominiali, il bonus arredi compete solo per le spese sostenute per l’arredo di tali parti comuni (per esempio, la casa del portiere) e non anche per l’arredo delle singole unità immobiliari (per fruire del bonus arredi sull’interno dell’appartamento, occorre eseguire interventi edili all’interno della abitazione).
Premesso quanto sopra ,la detrazione per lavori edilizi si applica anche per gli impianti fotovoltaici (risoluzione 22 aprile 2013, n. 2/E); tuttavia, tali impianti per lo più insistono sulle parti comuni (sono esterni all’abitazione) e non consentono l’accesso ai benefici per l’acquisto dei mobili che sono diretti ad arredare l’interno dell’abitazione.
In pratica l’unico caso ammesso è quello relativo ad un intervento eseguito su abitazione monofamiliare; infatti trattandosi di manutenzione straordinaria su una struttura monofamiliare, l’installazione dell’impianto fotovoltaico consente l’accesso al bonus mobili per arredare l’abitazione, ma non anche nell’ipotesi di pannelli fotovoltaici installati nel condominio.