In generale gli immobili che ospitano i pannelli fotovoltaici sono considerati come una centrale elettrica, quindi vanno accatastati come D1-opifici e catastalmente aumenta la loro rendita catastale.
Ma se l’impianto e’ sul tetto o su area pertinenziale al capannone (es.: sul parcheggio coperto) non c’e’ nessun obbligo di accatastarli come unita’ immobiliari autonome, essendo impianti pertinenziali agli immobili.
C’e’ pero’ l’obbligo di denunciare la variazione catastale , con ripercussioni in tema di IMU, quando, in funzione dell’impianto, il valore del capannone o la redditività ordinaria del capannone aumenta di almeno il 15%.
Ciò che risulta al Catasto diventa rilevante anche ai fini fiscali in quanto abbiamo due comportamenti differenti a seconda che l’impianto Fotovoltaico sia considerato bene Immobile o Mobile.
Secondo la Circ. 36/E l’impianto fotovoltaico e’ considerato IMMOBILE se viene autonomamente accatastato come D1 opificio (es.: se si costruisce l’impianto Fotovoltaico su un terreno non pertinenziale adiacente al capannone); oppure se scatta l’obbligo di denunciare la variazione catastale perché’ aumenta il valore o la redditivita’ del fabbricato di almeno un 15%.
L’ammortamento 2013 sara’ del 4% se l’impianto e’ accatastato autonomamente, tenendo conto che il terreno non si ammortizza e pertanto va scorporato secondo le vecchie regole (lo scorporo e’ al 30%); sara’ invece uguale all’aliquota d’ammortamento dell’immobile se non accatastato autonomamente.
L’impianto Fotovoltaico e’ invece considerato bene MOBILE se non supera i 3 KW per ogni unita’ immobiliare servita; la sua potenza non supera 3 volte il numero delle unita’ immobiliari servite; è installato al suolo e il volume occupato dall’area dell’impianto non supera determinati limiti.In questo caso l’impianto fotovoltaico e’ ammortizzato al 9%.