Tra i requisiti, particolare importanza, occorre prestare alla soglia dei ricavi da non superare e che potrebbe portare come conseguenza la fuoriuscita dal regime (non c'è un limite temporale per la permanenza nel regime, si esce solo con la perdita dei requisiti di accesso).
Può capitare che un soggetto, per via dell’attività lavorativa che svolge, necessiti di avere associati alla propria partita IVA più di un codice attività (ATECO).
In tal caso, è opportuno prestare attenzione ai compensi che derivano da entrambe le attività, poiché il mancato superamento della soglia di ricavi come requisito per la permanenza nel regime forfettario è da riferirsi ai “compensi complessivi”.
Se ad esempio, con l’attività di consulente informatico sono fatturati 17.000 di ricavi e con quella di formatore sono fatturati ricavi per 14.000, il soggetto fuoriesce dal regime, poiché è superata la soglia di euro 30.000.
Infine la legge di stabilità 2016 stabilisce che non può accedere al regime il contribuente che abbia conseguito, nell'anno precedente a quello in cui intende avvalersi del regime forfettario, un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro (salvo il caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato).