Botta e risposta

venerdì 30 gennaio 2015

Forfettari: limite di 20.000 Euro per i beni strumentali

L’Iva , sia che sia detraibile che non lo sia , non deve essere considerata nel calcolo del limite di 20.000 Euro. Ai fini del calcolo del limite di 20.000 euro previsto per l’ingresso al nuovo regime forfettario, il costo dei beni strumentali deve essere assunto al netto dell’Iva a prescindere dal fatto che sia stata esercitata la detrazione. Uno dei requisiti da verificare per l’accesso al nuovo regime (e anche per la permanenza nello stesso) concerne il valore complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali esistenti alla data di chiusura del precedente periodo d'imposta che non deve essere superiore a 20.000 euro. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46, mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Per i contribuenti che operano nel regime in questione per le operazioni passive, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “con riferimento al regime dei minimi è stato chiarito con circolare n. 13/E del 2008 che, al fine di verificare il limite riferito all’acquisto dei beni strumentali, si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 del dpr n. 633/1972. Occorre, dunque, far riferimento all’ammontare dei corrispettivi degli acquisti che rilevano in base alle ordinarie regole dell’imposta sul valore aggiunto, secondo cui i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi costituiscono la base imponibile cui è commisurata l’imposta”. Pertanto sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

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