La deducibilità dell’accantonamento relativo all’indennità di fine mandato dell’amministratore (Tfm) è possibile solo se il diritto all’indennità risulta da un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto.
Lo afferma la sentenza della Corte di Cassazione n. 18752 dello scorso 5 settembre che ha consolidato gli stessi principi espressi sia dalla Risoluzione 211/E/08 dell’agenzia delle Entrate sia dalla precedente pronuncia di Cassazione 10959/07.
Prevale nella sostanza l’interpretazione restrittiva secondo cui vi è la necessità della data certa anteriore alla nomina al fine della regolare deducibilità del costo del trattamento di fine mandato in bilan¬cio.