Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960.
Tale assegno è erogato, a seguito di richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita / adozione; non concorre alla formazione del reddito complessivo; è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia; spetta a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell’anno precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito complessivamente non superiore a € 90.000.
Detto limite non opera se il figlio nato / adottato è quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.
Le somme erogate a titolo di “bonus bebè” non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del “bonus 80 euro” ex art. 13, comma 1-bis, TUIR. Le disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad un apposito DPCM.