La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.11.2015 n. 24268, ribadisce un principio "cardine" in materia di imposta di registro.
Si precisa che l'atto stipulato per scrittura privata non autenticata che contenga solo un'operazione esente da IVA (purché non rientrante tra quelle "eccezionali" di cui all'art. 8 co. 1 n. 8, 8-bis, 8-ter e 27 quinquies del DPR 633/72) va considerata "soggetta" ad IVA e, quindi, risulta da registrare in caso d'uso (anche se, in concreto, non sconta l'imposta sul valore aggiunto).
In realtà l'operazione non risulterebbe "esente" da IVA ex art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72 (come affermato dalla sentenza in commento), ma risulterebbe fuori campo IVA, in quanto operata in assenza di corrispettivo.
In effetti il contratto di finanziamento infruttifero, risultando fuori campo IVA, va soggetto ad imposta di registro del 3% a norma dell'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Tuttavia, esso risulta:
- soggetto a registrazione in termine fisso se stipulato per atto pubblico o scrittura privata (autenticata o meno);
- soggetto a registrazione in caso d'uso se stipulato per corrispondenza, a norma dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86.