L’art. 88, TUIR, dopo le modifiche introdotte dal Legislatore nel 2015, dispone che la rinuncia dei crediti da parte dei soci, nel limite del valore fiscale degli stessi costituisce un apporto, non rilevante in capo alla società.
L’eventuale eccedenza rappresenta una sopravvenienza attiva tassabile. Ai fini della non tassazione del credito entro il predetto limite, il socio deve rilasciare alla società una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale comunica il costo fiscale dello stesso.
In mancanza di tale comunicazione il valore fiscale è assunto pari a zero e pertanto la società deve assoggettare a tassazione l’intera sopravvenienza attiva.
In capo al socio costituisce incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 13.10.2017, n. 124/E, ha chiarito che tale previsione non è applicabile qualora il socio sia una persona fisica non esercente attività d’impresa, non essendo “ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale”.
In tal caso, pertanto, in capo alla società non si configura alcuna sopravvenienza attiva tassabile.
Peraltro, non è necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, poiché non si verifica alcuna “distorsione”, che il Legislatore ha inteso scongiurare, collegata alla mancata coincidenza tra valore nominale e fiscale del credito (dovuta, ad esempio, ad una svalutazione), ravvisabile esclusivamente in presenza di un socio esercente un’attività d’impresa.