Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.
In caso di richiesta da parte di un privato della fattura, l’esercente / professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il SdI e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.
A partire dal secondo semestre 2019, come previsto dalla Finanziaria 2019, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio sarà possibile consultate le fatture inviate all’Agenzia dall’1.1.2019.
Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.