L’articolo 22 del DPR 633/72 concede un esonero dall’emissione della fattura, e non un divieto, a parte il caso in cui essa venga richiesta dal cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione.
Con l’avvento dei corrispettivi elettronici le abitudini possono cambiare. Se da un lato, le aziende , dovendo affrontare gli obblighi connessi alla fattura elettronica, si sono in gran parte dotate di specifici software, dall’altro lato, sostenere il costo di acquisto di un Registratore Telematico, laddove vi sia una scarsa movimentazione, potrebbe non essere conveniente.
Pertanto, a fronte dell’obbligo dei corrispettivi telematici, ogni operazione potrebbe essere fatturata elettronicamente, ricorrendone l’obbligo, o anche in modalità cartacea per i soggetti che ancora possono utilizzare il canale analogico, e quindi contribuenti in regime forfettario o ex-minimi.
E’ quindi possibile rilasciare la fattura elettronica al posto del documento commerciale, in quanto con tale modalità si assolve comunque l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.