Le spese sostenute per prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica, fruiscono della detrazione del 19%, sia se sostenute nell’interesse proprio o in quello dei figli o familiari a carico (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir).
Per i prodotti omeopatici, ai fini della detrazione, è necessario che sullo scontrino fiscale sia indicato la dicitura "omeopatico”. Non è invece necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto si evincono dalla dicitura e dalla denominazione dello stesso (risoluzione 10/E del 2010).