Botta e risposta

lunedì 14 dicembre 2015

Familiare convivente: lavori sulla seconda casa

Anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori rientra tra i beneficiari della detrazione (paragrafo 2.1 della circolare 121/E del 1998). Non è necessario che l’abitazione nella quale convivono familiare e intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale, mentre è necessario che i lavori siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza che deve sussistere già dal momento in cui iniziano i lavori (paragrafo 5.2 della circolare 50/E del 2002). Il diritto alla detrazione non viene meno qualora l’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, inizialmente tenuto a disposizione del nucleo familiare, sia in un momento successivo locato a terzi.

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