Con riferimento ai "falsi autocarri", negli ultimi tempi gli uffici rivolgono contestazioni a imprenditori e professionisti che circolano con veicoli che, ancorché rispettino i parametri introdotti dal provv. 6.12.2006 ai fini dell'applicazione dell'art. 164 del TUIR, non soddisfano il requisito dell'inerenza.
In tale contesto si inserisce la Cass. 8.7.2015 n. 14218, secondo cui non è ravvisabile l'utilizzo esclusivamente strumentale di un fuoristrada immatricolato come autocarro in caso di modesto volume di affari del proprietario e di mancanza di collaboratori e/o dipendenti da trasportare.
Ai fini della dimostrazione dell'inerenza, si osserva che per ingegneri, architetti e geometri la dimostrazione potrebbe risultare più agevole rispetto agli altri professionisti.
Tali professioni, infatti, si caratterizzano per il fatto di fondarsi non solo sull'applicazione di energie intellettuali, ma congiuntamente anche sull'applicazione di energie manuali da parte del prestatore del servizio che, esplicando normalmente la propria attività in cantieri all'aperto, ha necessità di portare con sé attrezzature ingombranti (ad esempio, tute da lavoro, caschi per la sicurezza, stivali di gomma, strumenti di misurazione, attrezzature da cantiere, bindelle, rilevatori eccetera) il cui trasporto in un'autovettura utilizzata per fini privati è fisicamente impossibile o crea problemi ai fini del Codice della strada.