La stretta operata dall'art. 35 del DL 223/2006 sui "falsi autocarri" è lo strumento antielusivo più efficace, ma non ha cancellato le altre norme del Codice della Strada che avevano lo stesso scopo ma sono più penalizzanti nell'utilizzo degli autocarri.
In particolare, è rimasta la definizione di autocarro stabilita dall'art. 54 co. 1 lett. d) del DLgs. 285/92, secondo cui questo tipo di veicolo è destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
Non possono, quindi, esserci estranei a bordo: se in un controllo su strada vengono trovati familiari, amici o autostoppisti e se gli agenti hanno cura di verbalizzare tutti gli elementi che dimostrano l'estraneità dei passeggeri rispetto alle cose trasportate o trasportabili con quel mezzo, si può applicare la sanzione prevista dall'art. 82 co. 8 del DLgs. 285/92 per chi adibisce il veicolo a una destinazione diversa da quella indicata dalla carta di circolazione, vale a dire una multa di 85,00 euro e la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.