Dal 1° gennaio 2015 è scattato l’obbligo del modello F24 Elide soltanto per i versamenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto. Non è prevista la possibilità di compensazione.
Il periodo compreso tra il 1° febbraio 2014 e il 31 dicembre 2014 ha rappresentato un periodo transitorio, nel quale è stato possibile utilizzare sia il modello F23 che il modello F24 Elide.
Dal 1° gennaio 2015 invece l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni e interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati esclusivamente con il modello F24 ELIDE.
È inoltre precisato che i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
A oggi deve quindi ritenersi che il modello "F24 Elementi identificativi":
- deve essere necessariamente utilizzato per il versamento delle imposte connesse alla registrazione dei contratti di affitto e locazione su immobili;
- va utilizzato per il versamento dell’IVA ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1, comma 9 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge n. 286 del 24 novembre 2006);
- può essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario;
- non può essere utilizzato per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la compensazione con crediti.
Il contribuente può continuare a utilizzare il modello F23 per i pagamenti diversi da quelli connessi alle locazioni ed affitti.
Qualora dovesse optare per il modello F24 Elide non sarà comunque possibile compensare eventuali crediti.