I soggetti esercenti attività d’impresa fuoriusciti dal regime dei minimi, per il primo anno in cui applicano il regime ordinario non sono accertabili con gli studi di settore, in base all’art. 5,comma 2-bis, DM 11.2.2008.
Tale disposizione non è applicabile ai lavoratori autonomi i quali pertanto sono
normalmente soggetti agli studi di settore .
Come sopra accennato, la regola di non accertabilità prevista dal DM 11.2.2008 non è applicabile ai lavoratori autonomi ex minimi in quanto il relativo reddito è determinato per cassa sia in vigenza del regime dei minimi, sia successivamente.
Sul punto l’Agenzia nella Circolare n. 20/E in commento precisa che le imprese ex minimi, per le quali il 2013 è il primo anno di applicazione del regime ordinario, non devono effettuare la rielaborazione dei dati contabili relativi al 2013.
Tali soggetti devono barrare la casella di rigo V03 “Applicazione del regime dei minimi nell’anno precedente” e non sono accertabili sulla base degli studi di settore.
I lavoratori autonomi ex minimi, per i quali il 2013 è il primo anno di applicazione del regime ordinario devono effettuare la rielaborazione dei dati contabili anche nell’anno in cui hanno cessato di applicare il regime dei minimi, “in quanto non vi è una disposizione, analoga a quella prevista per le imprese, che consenta a tali soggetti di non essere sottoposti all’attività di accertamento da studi di settore nell’anno di cessazione del regime «dei minimi»”.