Botta e risposta

giovedì 18 dicembre 2014

Esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione

Il D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 contenente disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, approvato il 30 ottobre scorso in attuazione della Delega Fiscale (L. n. 23 del 2014), è entrato in vigore il 13 dicembre portando importanti novità anche in materia di successione ereditaria. È stato ampliato il limite del valore dell’attivo ereditario quale condizione di esonero per la presentazione della dichiarazione da parte dei chiamati all’eredità, portandolo da Euro 25.822,84 ad Euro 100.000,00. Pertanto, secondo la nuova formulazione dell’art. 28, comma 7 del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, il coniuge e i parenti in linea retta non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione qualora nell’attivo ereditario non siano compresi beni immobili e il valore dello stesso non sia superiore ad Euro 100.000,00. Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 il credito IRPEF derivante dal modello Unico del de cuius e accertato dall’Agenzia delle Entrate successivamente alla presentazione della prima dichiarazione di successione doveva essere indicato in una dichiarazione integrativa. Dal 13 dicembre, ai sensi dell’articolo 28, comma 6 e dell’articolo 33, comma 1 del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, gli eredi non sono obbligati alla presentazione di una dichiarazione di successione integrativa se viene riconosciuto, dopo la presentazione della prima dichiarazione di successione, un credito IRPEF in capo al de cuius in quanto lo stesso è noto alla stessa Agenzia delle Entrate che lo certifica. L’Agenzia provvederà quindi a liquidare l’imposta di successione in base a quanto indicato nelle precedenti dichiarazioni e al credito successivamente riconosciuto. È stata introdotta la possibilità di presentare in copia non autentica alcuni dei documenti che devono essere allegati alla dichiarazione di successione (in luogo della copia autentica o degli originali richiesti dall’originario art. 30 del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990). Tra i documenti rientrano: - testamenti e i relativi atti di pubblicazione; gli atti di reintegrazione della quota di legittima; i bilanci e l’inventario di cui all’art. 15 comma 1 e art. 16 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990; gli inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti relativi alle passività e agli oneri deducibili; i documenti relativi alle riduzioni o detrazioni spettanti di cui agli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990. Assieme alle copie non autentiche dovrà essere predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiederne la copia autentica o l’originale

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