Le fatture elettroniche , che sono divenute obbligatorie nei rapporti con alcuni uffici della pubblica amministrazione dallo scorso 6 giugno (Ministeri agenzia di riscossione Istituti di previdenza devono avere i seguenti requisiti, come specificato nell’allegato A al DM n. 55/2013:
• Essere costituite di un documento in formato XML, non contenente macroistruzioni/codici eseguibili “tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati", sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale compatibile per l'invio all' SDI ( sistema di interscambio) che deve contenere necessariamente :
1. le informazioni fiscali relative all'operazione commerciale previste dalla normativa IVA
2. le informazioni per la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio, ossia il Codice Univoco con cui il fornitore è iscritto all'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) nazionale
3. il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;
4. il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003.
In mancanza degli ultimi due codici , ove necessari, istituiti dall'art. 25 del recente DL 66/2014 (cd decreto “Renzi”) la PA non può effettuare il pagamento.