Botta e risposta

mercoledì 15 aprile 2015

Effetto sostitutivo: Imu – Irpef

Per quanto riguarda invece la determinazione del reddito dei fabbricati non locati, vengono confermati anche per l’anno 2014 i criteri previsti per l’anno 2013 in materia di effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef e sulle addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi di tali immobili. Nel quadro RB dovranno essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (concessi o meno in locazione), ma il reddito dei fabbricati dovrà essere calcolato tenendo conto solo degli immobili concessi in locazione. Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Si dovrà tener conto delle categorie di immobili per le quali è prevista l’esenzione totale dall’Imu; ad esempio i Comuni possono disporre l’esenzione per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In tali circostanze nella colonna 12 “casi particolari Imu” va indicato il codice “1”. Infine, in materia di Imu si segnala che è stato soppresso l’obbligo di indicazione in dichiarazione dell’Imu dovuta per ciascun fabbricato indicato nel quadro RB.

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