Prorogato con modifiche, dalla Legge di Bilancio 2017, il c.d. ecobonus, riservato sia a lavori su singole unità immobiliari sia su parti comuni di edifici condominiali.
La detrazione rientra in quelle per lavori di riqualificazione energetica di cui al D.L. 63/2013 art.14.
In particolare:
- È confermata la detrazione del 65%, in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires, con la proroga al 31/12/2017 – ossia di un anno – per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari
I limiti di spesa rimangono i medesimi, ossia:
- 153.846 euro (100.000 di detrazione) in riferimento al comma 344 – riqualificazione energetica di interi edifici;
- 92.307 euro (60.000 di detrazione) in riferimento al comma 345 – interventi sull’involucro degli edifici, in riferimento al comma 346 – installazioni di pannelli solari e in riferimento all’acquisto e alla posa di schermature solari;
- 46.153 euro (30.000 di detrazione) in riferimento al comma 347 – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e in riferimento all’acquisto e alla posa di impianti di climatizzazione invernale a biomassa.
La spesa è detraibile secondo il criterio di cassa per persone fisiche, professionisti ed enti non commerciali; secondo il criterio di competenza per imprese individuali, società ed enti commerciali.
La detrazione riferita agli interventi che riguardano parti comuni condominiali è invece prorogata al 31/12/2021 – ossia cinque anni.
Inoltre, è aumentata notevolmente, a seconda della tipologia di intervento:
- per gli interventi che riguardano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie lorda disperdente, la detrazione compete nella misura del 70%;
- per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazione energetica, sia invernale che estiva, e che conseguono almeno la qualità media, la detrazione compete nella misura del 75%.
Il limite di spesa è stabilito in 40.000 euro per unità immobiliare facente parte dell’immobile; la detrazione è estesa, inoltre, alle case c.d. popolari adibite a residenza pubblica.