Botta e risposta

lunedì 25 luglio 2016

Donazione in denaro: tassazione

Le donazioni in denaro non costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef; pertanto, non devono essere dichiarate nel 730 o nell'Unico. Tuttavia, qualora la donazione non sia di modico importo, la stessa è soggetta a imposizione indiretta e va fatta necessariamente per atto pubblico. Per determinare l’imposta dovuta dal beneficiario della donazione, occorre tener conto delle seguenti aliquote e franchigie (cioè, le soglie al di sotto delle quali non si paga imposta): - 4%, oltre la franchigia di un milione di euro per beneficiario, se destinatario è il coniuge o un parente in linea retta; - 6%, oltre la franchigia di 100mila euro per beneficiario, se destinatario è un fratello o una sorella; - 6%, senza alcuna franchigia, se destinatario è un parente entro il quarto grado, un affine in linea retta o un affine in linea collaterale entro il terzo grado; 8%, senza franchigia, se destinatario è un soggetto diverso da quelli indicati in precedenza. - Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992, l’imposta di donazione si applica solo sulla parte del valore dei beni donati che supera la franchigia di 1,5 milioni di euro (con le aliquote del 4, 6 o 8%, in base al grado di parentela/affinità esistente tra donante e donatario

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