Secondo l’Agenzia delle Entrate , in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Già la circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, del Ministero delle Finanze, ha avuto modo di precisare che, in relazione alla detrazione del 36%, l’espressione “vendita” debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito.
Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad esempio, la donazione), le parti potranno stabilire che la detrazione permanga in capo al donante. Stesse considerazioni valgono anche in caso di permuta poiché, in base all’articolo 1555 del codice civile, “le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili. Inoltre si precisa che dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, la manovra bis, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in presenza di un espresso accordo delle parti, nell’atto di vendita è consentito il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore e in assenza di detto accordo, la detrazione è trasferita all’acquirente.