Nel caso di donazione avvenuta nel corso del 2014, prima della presentazione della dichiarazione per l’anno 2013, il donatario non potrà detrarre le rate relative agli anni 2013 e 2012 per gli interventi di ristrutturazione edilizia .
L’art. 16-bis del DPR 917/86 al comma 8 dispone che in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione la detrazione restante viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo delle parti.
In base alla circ. Ag.Entrare n. 25 /2012 , l’espressione “vendita” va intesa riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione di immobile ,anche a titolo gratuito.
Per una cessione dell’immobile posta in essere nel 2014, la detrazione della quota delle spese relative al 2013 o precedenti compete al soggetto che possedeva il fabbricato al 31.12.2013.