La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.7.2016 n. 30497, ha precisato che, a fronte della donazione (della nuda proprietà) di un immobile da parte di un contribuente che, alcuni mesi prima, aveva ricevuto diversi avvisi di accertamento, per ritenere integrata la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 del DLgs. 74/2000, occorre provare:
- la simulazione della donazione, con contrasto tra la dichiarazione di donazione e l’effettiva intenzione.
Nel negozio simulato, infatti, le parti, d’accordo tra loro, dichiarano di porre in essere un negozio, ma, in realtà, non vogliono affatto che si producano gli effetti di questo negozio (simulazione assoluta), ovvero vogliono che si producano gli effetti di un negozio diverso (simulazione relativa);
- l'idoneità della stessa, sulla base di un giudizio “ex ante” (ed alla luce dell’ulteriore patrimonio), a rendere inefficace, in tutto o in parte, un’eventuale procedura esecutiva;
- l’elemento soggettivo, ovvero il dolo specifico di sottrarsi al pagamento di imposte che superino la soglia prevista (con dimostrazione della strumentalizzazione della causa tipica negoziale o dell’abuso dello strumento giuridico utilizzato).