Dalla modifica delle soglie di punibilità deriva l’irrilevanza penale per fatti anteriori.
Si tratta dei fatti di evasione commessi in passato e che abbiano determinato il mancato pagamento di imposte per un importo minore rispetto a quello indicato dalla nuova norma quale soglia di punibilità.
Pertanto se il relativo procedimento è tuttora in corso, lo stesso andrà a concludersi con sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (o con un decreto di archiviazione con la medesima formula).
Per le condanne nel frattempo intervenute e già passate in giudicato, le stesse dovrebbero essere revocate in sede di esecuzione secondo quanto prevede l’art. 673 co. 1 c.p.p.