Botta e risposta

lunedì 30 marzo 2015

Dichiarazione sostitutiva per usufruire del bonus ristrutturazione

Per fruire della detrazione al 50% delle spese per ristrutturazione se la normativa non prevede che debbano essere richieste abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l’immobile, è necessario redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrino tra quelli agevolabili. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nelle faq pubblicate sul proprio sito. Si ricorda che il Provvedimento 2 novembre 2011 prevede l’obbligo di conservazione della seguente documentazione: - abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); - domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; - ricevute di pagamento dell’ICI (ora IMU) se dovuta; - per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese; - in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori; - comunicazione preventiva alla ASL indicante la data di inizio dei lavori, se risulta obbligatoria per le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; - atture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; - ricevute dei bonifici di pagamento. Se la normativa non prevede che debbano essere richieste abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l’immobile, è necessario redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

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