La dichiarazione IMU va presentata entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta utilizzando l’apposito modello approvato con il DM 30.10.2012.
Per il 2013 la dichiarazione IMU andava quindi presentata entro il 30.6.2014 .
Con specifico riferimento agli immobili-merce, ossia ai “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, si rammenta che l’art. 2, DL n. 102/2013 ha subordinato il riconoscimento dell’esenzione IMU per il 2013 (seconda rata) alla presentazione di una specifica dichiarazione IMU (tale dichiarazione doveva essere presentata “a pena di decadenza” entro il 30.6.2014).
Si rammenta inoltre che l'omessa presentazione della dichiarazione comporta una sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51; per la tardiva presentazione della dichiarazione va applicata, la sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo.