In esito alla sostituzione operata dal DLgs. 158/2015, le soglie di punibilità della nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000) presentano importanti novità.
In particolare, ferma restando la soglia di più di 30.000 euro di imposta evasa (lett. a):
- viene innalzata da 1.000.000 a 1.500.000 euro la soglia relativa all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi);
- viene introdotta una soglia specifica per i crediti e le ritenute “fittizie”; il cui ammontare complessivo, in diminuzione dell’imposta, deve essere superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a 30.000 euro (lett. b).
Per “elementi attivi o passivi” si intendono non solo le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o dell’IVA, ma anche, genericamente, le componenti “che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta”.
Si ricorda, poi, che il superamento delle soglie deve avvenire “congiuntamente”. Tale avverbio, peraltro, non deve riferirsi ad entrambe le soglie della lett. b), ma ad esse solo in via alternativa.
È chiaro in tal senso l’uso tra esse della congiunzione “ovvero”. La differente soluzione, inoltre, sarebbe assolutamente irragionevole, e foriera di dubbi di legittimità costituzionale, fornendo ai più “scaltri” evasori un agevole espediente per evitare di ricadere nella fattispecie fraudolenta.