La recente circolare 11/E del 21.5.2014 si sofferma anche sui canoni di locazione non percepiti, ricordando come i canoni di locazione debbano essere sempre dichiarati, indipendentemente dall’effettiva percezione.
Più in particolare viene chiarito che, mentre per gli immobili abitativi assume rilevanza la conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore (a decorrere dalla quale i canoni possono non essere più dichiarati), per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga.
Ne consegue che il relativo canone, anche se non percepito, va comunque dichiarato nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo; inoltre le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.