Botta e risposta

venerdì 14 marzo 2014

Detrazioni fiscali per lavori edilizi: la natura dei lavori

Spesso ci si trova a dover sostenere interventi edilizi di modesta entità chiedendosi se danno diritto al bonus fiscale. Infatti, la detrazione del 50% per le ristrutturazioni di abitazioni e pertinenze si applica per tutti gli interventi definiti dall'articolo 3, comma 1, del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, che invece sono detraibili solo se eseguite su parti condominiali del fabbricato. Ad esempio il rifacimento del bagno, comprese le tubature e il massetto, è manutenzione straordinaria e come tale fruisce della detrazione. Mentre la semplice sostituzione dei sanitari e del rivestimento del bagno, senza intervenire sull'impianto idraulico e le tubature, invece, è definibile come manutenzione ordinaria, le cui spese non sono detraibili. Spesso non e’ facile inquadrare nell'una o nell'altra categoria edilizia le opere che si intendono eseguire. Le definizioni fiscali, però, non sempre coincidono con le norme urbanistiche. Il riferimento per trovare una soluzione al problema ci viene dalla circolare n. 57 del 1998 delle Entrate: qui sono elencate le opere per tipologia, in base a come vengono interpretate dal Fisco le norme urbanistiche. La manutenzione straordinaria (rifacimento integrale del bagno) è comunque agevolata anche se non è richiesta alcuna comunicazione (edilizia libera), mentre la manutenzione ordinaria (ad esempio la sostituzione dei soli sanitari) non è comunque intervento agevolato ai fini del 50% anche se il Comune chiede una Scia o un Dia. Il rifacimento del bagno, fruendo del 50%, consente anche l'accesso al 50% per l'acquisto dei mobili, prorogato al 31 dicembre 2014 dalla legge di stabilità. I mobili possono essere destinati sia all'arredo del bagno sia di altre stanze della stessa abitazione che non sono state coinvolte dall'intervento edilizio. L'acquisto dei sanitari (wc, lavandino, doccia e/o vasca eccetera) rientra, per contro, tra le spese detraibili per i lavori, come componenti diretti del rifacimento del bagno e non come mobili destinai ad arredarlo. Come precisato nella circolare 29/E del 2013, infatti, le uniche condizioni richieste dalla legge per fruire anche della detrazione per i mobili, è che si deve trattare di lavori le cui spese sono sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 e agevolate con la detrazione Irpef potenziata al 50 per cento. La data di avvio dei lavori può essere comprovata mediante le abilitazioni amministrative all'intervento, ove richieste, oppure – per gli interventi che non necessitano di titoli abilitativi – utilizzando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del Dpr 445/2000).

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