Le spese sostenute per la mensa scolastica sono ricomprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione”, che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir).
Ai fini della detrazione, il servizio mensa può essere reso dalla scuola, dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola.
La spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Se è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. Tale attestazione è esente da imposta di bollo (circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, paragrafo 2.1).
Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2017 ha modificato l’importo massimo agevolabile (per alunno o studente) delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado (articolo 1, comma 617, legge 232/2016). La detrazione del 19% potrà essere calcolata: per il 2016, su 564 euro; per il 2017, su 717 euro; per il 2018, su 786; dal 2019, su 800 euro.