Botta e risposta

giovedì 27 marzo 2014

Detrazione spese mediche: no ad integratori e parafarmaci

Non ammessa la detrazione fiscale per gli integratori alimentari. Esclusi anche i parafarmaci Con la risoluzione n. 256/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha precisato come gli integratori alimentari vengano somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”. Pertanto “Un contribuente, anche nell’ipotesi in cui provveda all’acquisto di integratori alimentari dietro prescrizione medica, non può essere ammesso a beneficiare della detrazione d’imposta del 19 per cento, di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, riconosciuta esclusivamente per spese mediche e di assistenza specifica , per spese chirurgiche, per l’acquisto di medicinali, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”. Nel caso di scontrini parlanti riportanti la dicitura “parafarmaco”, ed aventi oggetto l’acquisto, dietro prescrizione medica, di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, ai fini della possibilità di fruire della detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie, dell’art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 396/E del 2008. La risoluzione ha ribadito che gli integratori alimentari non sono detraibili, poi ha emesso il proprio parere sui prodotti fitoterapici ed i parafarmaci in generale. Relativamente ai “prodotti fitoterapici” , tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco. Quindi i medicinali fitoterapici hanno diritto alla detrazione fiscale. Mentre i prodotti classificati parafarmaci, anche fitoterapici, non ne hanno diritto. “Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute). Poiché nel caso di specie i prodotti acquistati dall’istante non vengono qualificati come medicinali, ma come parafarmaci, si ha ragione di ritenere che non rientrino tra quelli per i quali si è ammessi a beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta ai fini dell’Irpef. In linea generale, la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1), lett. c), del Tuir”.

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