Non è prevista la detrazione per i compensi pagati agli intermediari in relazione a contratti di affitto.
È, infatti, possibile detrarre, al 19%, solo i compensi, comunque denominati, pagati agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro (articolo 15, comma 1, lett. b-bis), del Tuir).
Per completezza, si precisa che lo sconto di imposta spetta anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, come l’usufrutto, sempre a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (circolare n. 34/E del 2008).