Botta e risposta

venerdì 20 novembre 2015

Detrazione per lavori condominiali

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. I documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio. Il condomino potrà fruire della detrazione se in possesso della certificazione dell’amministratore del condominio in cui lo stesso attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della documentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. È necessario, inoltre, che l’amministratore conservi tutta la documentazione originale, così come individuata dal provvedimento delle Entrate del 2 novembre 2011, per esibirla a richiesta degli uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi i singoli condomini devono limitarsi a indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali dati saranno indicati dall’amministratore nel quadro AC da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del modello Unico PF.

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