È possibile usufruire della detrazione anche da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio ristrutturato da parte di un’impresa di costruzione o ristrutturazione o di una cooperativa edilizia.
In tal caso, l’agevolazione è calcolata sul 25% del prezzo di acquisto / assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto / assegnazione; va imputata agli acquirenti in base alla quota di proprietà dell’immobile; spetta a condizione che l’acquisto / assegnazione sia eseguito entro 6 mesi dal termine dei
lavori di ristrutturazione.
In particolare la detrazione spetta nelle seguenti misure:
- 36% se il rogito è avvenuto dal 2004 al 2005, dall’1.10.2006 al 30.6.2007 o dall’1.1.2008;
- 41% se il rogito è avvenuto dall’1.1 al 30.9.2006.
L’importo su cui calcolare la detrazione non può superare il limite di € 77.468,53 se l’acquisto / assegnazione è avvenuto entro il 30.6.2003 e l’immobile è stato ristrutturato entro il 31.12.2002; € 48.000 se l’acquisto / assegnazione è avvenuto dal 2003 al 2006 e riguarda unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione sono stati ultimati successivamente al 31.12.2002,ma non oltre il 31.12.2006, nonché nel caso in cui l’acquisto / assegnazione è avvenuto dall’1.1.2008 ed i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti dall’1.1.2008.
Per gli acquisti / assegnazioni posti in essere dal 26.6.2012 al 31.12.2013, la detrazione è pari al 50% ed il limite massimo agevolabile è di € 96.000.