A partire dal 1° gennaio 2015, è possibile detrarre le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir); vi rientrano anche le spese sostenute per il servizio mensa (circolare 3/2016).
Se il pagamento è stato effettuato in contanti, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente (circolare 18/2016).
La detrazione delle spese per la frequenza scolastica spetta al genitore al quale è intestato il documento che le comprova.
Se questo è intestato al figlio, la detrazione spetta a entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Tuttavia, qualora la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento deve essere annotata la percentuale di ripartizione (paragrafo 2.1 della circolare 18/E del 2016).