Botta e risposta

venerdì 03 ottobre 2014

Detrazione Irpef per lavori condominiali senza amministratore

Per beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (articolo 16-bis del Tuir), i condomini che, non avendone l'obbligo, non hanno nominato un amministratore devono comunque richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti di legge a nome del condominio stesso. Inoltre, devono effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento (circolare n. 57/E del 1998). Questo può avvenire tramite conto corrente bancario o postale intestato a uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o tramite conto appositamente istituito. La detrazione spetta in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014). Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari, i condomini devono concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (articoli 1123 e seguenti). Infine, i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni devono essere intestati al condominio (circolare n. 57/1998).

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